Scientific Instruments & Material Science

RoHS III - Direttiva Europea 2011/65/CE e successive modifiche

RoHS Reach

Sostanze da monitorare e limiti di concentrazione:
Sostanze con restrizioni d'uso di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei

Piombo (0,1 %)
Mercurio (0,1 %)
Cadmio (0,01 %)
Cromo esavalente (0,1 %)
Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %)
Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %)

Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) (0,1 %)
Benzilbutilftalato (BBP) (0,1 %)
Dibutilftalato (DBP) (0,1 %)
Diisobutilftalato (DIBP) (0,1 %)

Informazioni di base sulla normativa
(per dettagli si rimanda al testo integrato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea):

La direttiva RoHS, conosciuta come Direttiva 2011/65/CE e successive modifiche sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La direttiva RoHS limita l’uso di piombo (Pb), mercurio (Hg), cadmio (Cd), cromo esavalente (Cr6+), bifenilipolibromurati (PBB) ed eteri di difenil polibromurato (PBDE) nella produzione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche vendute nell’Unione Europea. Tale limitazione scaturisce dal fatto che le suddette sostanze possono essere rilasciate nell'ambiente e costituire una minaccia per la salute umana, animale e ambientale, soprattutto ma non solo quando si raggiunge la fase di trattamento dei rifiuti.

La direttiva RoHS introduce l'obbligo della marcatura CE ed i requisiti per la dichiarazione di conformità: prima di immettere sul mercato apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), un produttore, un importatore, un distributore deve assicurare che sia stata applicata l'adeguata procedura di valutazione della conformità in linea con la normativa. la restrizione concernente DEHP, BBP, DBP e DIBP si applica ai dispositivi medici, compresi i dispositivi medici in vitro, e agli strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali a decorrere dal 22 luglio 2021. La restrizione concernente DEHP, BBP, DBP e DIBP non si applica ai cavi o ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo all'aggiornamento delle funzionalità o della capacità delle AEE commercializzate prima del 22 luglio 2019, e dei dispositivi medici, inclusi i dispositivi medici in vitro, e agli strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, commercializzati prima del 22 luglio 2021. La restrizione concernente DEHP, BBP e DBP non si applica ai giocattoli che sono già soggetti alla restrizione concernente DEHP, BBP e DBP di cui all'allegato XVII, voce 51, del regolamento (CE) n. 1907/2006.»

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Regolamento REACH – CLP

Il regolamento "REACH" (acronimo di "Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals"), prevede la registrazione di tutte le sostanze prodotte o importate nell'Unione europea in quantità maggiori di una tonnellata per anno. Il regolamento CLP (dall’acronimo di Classification, Labelling and Packaging) è relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. Insieme al regolamento REACH, il regolamento CLP porta a compimento la revisione del sistema legislativo europeo sul controllo delle sostanze chimiche. L'obiettivo è verificare i rischi di ciascuna sostanza prodotto per la salute umana e l'ambiente, controllarla e inserirla in una banca dati costituita presso l'Autorità Europea ECHA.

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